15 Gennaio 2019
Legge di bilancio 2019: Commento di CRSLaghi in merito ai punti rilevanti sul credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo
L’articolo 1 comma 70 e comma 71 della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 ha emendato il testo della Legge n. 9 del 21 Febbraio 2014, apportando alcune modifiche alla disciplina in tema di credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Di seguito un sommario delle parti più rilevanti:
- NEW: il massimale di credito d'imposta per ciascun beneficiario per anno passa da euro 20 milioni a euro 10 milioni;
- si applica ancora l’aliquota del 50% nel caso di spese effettuate per il personale dipendente coinvolto nella ricerca;
- si applica ancora l’aliquota del 50% per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, imprese qualificabili come start-up o PMI innovative, quando direttamente impegnati nelle attività di R&S;
- NEW: l’aliquota per le competenze tecniche (consulenze esterne), le spese relative al personale diverso da quello subordinato e i contratti di ricerca stipulati con imprese diverse dalle start-up e dalle PMI innovative, viene ridotta dal 50% al 25%;
- NEW: alle spese sostenute per l’acquisto di materiali, forniture ed altri prodotti analoghi, direttamente impiegati nelle attività di ricerca si applica una aliquota del 25%. Questa parte verrà meglio specificata non appena saranno disponibili le interpretazioni/risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
N.B. - Le modifiche evidenziate sopra NON sono retroattive, sono valide per le attività di ricerca a partire dal 1° gennaio 2019.
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Gazzetta Ufficiale - LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
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