Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali ricompresi nell’Allegato A e nell’Allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia in acquisto che in economia – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – possono fruire del credito d’imposta.
I beni ricompresi nell’Allegato A sono Macchine (sistemi meccanici interfacciati con un software al sistema informativo di fabbrica), Sistemi (software integrato in una macchina) e Dispositivi (sistemi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento di ergonomia e sicurezza in logica 4.0). I beni ricompresi nell’Allegato B sono Software (software “stand alone”, indipendente dall’hardware specifico).
Sono ammissibili per il credito di imposta sia gli investimenti in beni strumentali effettuati tramite acquisto, contratti di locazione finanziaria o appalto presso terze parti indipendenti, sia gli investimenti in beni strumentali effettuati in economia: per questi ultimi, oltre ai costi esterni, concorrono alle spese sostenute per realizzare il bene i costi interni all’impresa (personale e attrezzature utilizzate nella realizzazione del bene).
Per accedere al credito di imposta le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli allegati A e B e che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il credito di imposta è fruibile in 3 quote annuali a partire dall’anno di interconnessione del bene.
Le percentuali di credito di imposta relative ai nuovi beni strumentali 4.0 è variata negli anni a partire dalla introduzione dell’agevolazione nel 2020.
Per gli anni 2024 e 2025, in credito di imposta è riconosciuto nella misura del 20% delle spese sostenute per investimenti fino a 2,5 milioni di euro per i beni strumentali ricompresi nell’Allegato A.
Per gli investimenti effettuai nei beni ricompresi nell’Allegato B a partire dal 1° gennaio 2025 non è più previsto l’accesso al credito di imposta. Per gli investimenti realizzati nel 2024 in credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per investimenti fino a 1 milione di euro