Il 2026 rappresenta l’anno di chiusura per il piano legato all’Agevolazione Transizione 5.0, la misura principe finanziata dal PNRR per supportare la digitalizzazione e l’efficienza energetica del tessuto produttivo italiano. Con l’avvicinarsi delle scadenze inderogabili imposte dall’Europa per il completamento degli investimenti e l’invio delle certificazioni ex-post, le imprese devono focalizzarsi sulla corretta chiusura documentale dei progetti. Contestualmente, la gestione strategica del cumulo con altre misure incentivanti diviene fondamentale per massimizzare il ritorno sull’investimento senza incorrere in violazioni dei massimali consentiti.
Essendo integralmente finanziata tramite i fondi RepowerEU e PNRR, l’Agevolazione Transizione 5.0 è soggetta a un cronoprogramma estremamente rigido. Gli investimenti in beni strumentali (Allegati A e B), software per l’efficienza energetica e impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili devono essere completati ed entrare in funzione entro il 31 dicembre 2025 (o entro le specifiche finestre di inizio 2026 previste per eventuali collaudi tardivi ammessi dai decreti attuativi).
Il 2026 è pertanto l’anno dedicato alla rendicontazione finale. Le aziende sono chiamate a produrre e caricare sul portale GSE la certificazione ex-post, redatta da un perito o ingegnere indipendente, che attesti l’effettivo conseguimento del risparmio energetico preventivato (minimo 3% sui consumi della struttura produttiva o 5% sul processo interessato dall’investimento). La mancata o tardiva presentazione di tale documentazione comporta la decadenza totale dal beneficio.
Un aspetto cruciale per i CFO e i responsabili della finanza agevolata nel 2026 è la corretta applicazione delle regole di cumulabilità. L’Agevolazione Transizione 5.0 è cumulabile con altre misure di aiuto a carattere generale o regionale (come la Nuova Sabatini o i contributi a fondo perduto), a condizione che tale cumulo non superi il 100% del costo sostenuto per l’investimento.
Attenzione particolare va prestata al rapporto con il credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno: sebbene le due misure possano insistere sui medesimi beni strumentali, è indispensabile scorporare con precisione la base di calcolo e verificare i limiti di intensità di aiuto previsti dalla normativa europea. Inoltre, la norma vieta esplicitamente il cumulo della misura 5.0 con il preesistente credito d’imposta Industria 4.0 sui medesimi costi ammissibili.
| Adempimento / Ambito | Scadenza / Vincolo normativo | Nota Operativa |
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| Completamento investimenti | 31/12/2025 | Salvo collaudi tardivi previsti specificatamente dai decreti attuativi |
| Certificazione ex-post (GSE) | Durante il 2026 | Obbligatoria per attestare l’effettiva riduzione dei consumi (min. 3% o 5%) |
| Cumulo con Nuova Sabatini / ZES | Consentito | Obbligo di rispetto del limite del 100% del costo e delle intensità massime di aiuto |
| Cumulo con Industria 4.0 | Vietato | Divieto assoluto di cumulo per i medesimi costi ammissibili |
| Transizione 5.0 - Gestione integrale della pratica |
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Supporto tecnico e amministrativo completo: dalle certificazioni tecniche attestanti la riduzione dei consumi energetici alla gestione delle pratiche sul portale GSE. |