23 Aprile 2026
Con la Risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079, rendendo finalmente operativa la compensazione in F24 del credito d’imposta riconosciuto agli “esodati” di Transizione 5.0: le imprese che avevano completato l’iter di validazione tecnica GSE ma erano rimaste escluse per esaurimento dei fondi. Il credito è pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto (elevato al 100% per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili grazie al D.L. 42/2026) e deve essere utilizzato esclusivamente tramite F24 telematico entro il 31 dicembre 2026. Con la successiva Risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026, lo stesso codice è stato ridenominato nella sua veste definitiva.
Per comprendere la portata della misura, è utile ripercorrere brevemente la vicenda. Il piano Transizione 5.0 - introdotto dall’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 - ha stanziato risorse PNRR a favore delle imprese che investono in beni strumentali con riduzione certificata dei consumi energetici. Nel corso del 2025, le risorse disponibili si sono esaurite prima che tutte le comunicazioni presentate potessero essere soddisfatte: le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione ex art. 38, comma 10, ottenuto il via libera tecnico dal GSE ma non ricevuto il beneficio per mancanza di fondi, sono rimaste in una condizione di limbo, denominate appunto “esodati”. Si tratta, secondo i dati disponibili, di circa 7.417 soggetti con comunicazioni presentate nel periodo 7-27 novembre 2025.
A chiudere questa partita aperta è intervenuto l’art. 8 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, modificato dall’art. 1, lettera a), del D.L. 3 aprile 2026, n. 42: una misura straordinaria, valida per il solo 2026, che riconosce un credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo originariamente richiesto. Il D.L. 42/2026 ha inoltre reintegrato le spese di formazione del personale tra le voci ammissibili e ha garantito la copertura al 100% per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili (FER), che in sede di prima stesura del D.L. 38 avevano subito un taglio più marcato.
Per le imprese interessate, il percorso per incassare il beneficio si articola in passaggi precisi. In primo luogo, occorre verificare di essere presenti nell’elenco dei beneficiari che il GSE trasmette periodicamente all’Agenzia delle Entrate: la lista è consultabile attraverso il cassetto fiscale nella propria area riservata sul portale dell’Agenzia. Solo a quel punto è possibile procedere con la compilazione e la trasmissione del modello F24, utilizzando il nuovo codice tributo. Vale la pena sottolineare che l’utilizzo del credito non avviene in modo automatico: ogni F24 è soggetto a controlli incrociati tra i dati inseriti dall’impresa e quelli trasmessi dal GSE. Un’incongruenza - beneficiario non presente in elenco o importo superiore a quello autorizzato - comporta lo scarto automatico dell’operazione, senza possibilità di ripensamento immediato.
| Elemento | Dettaglio | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Soggetti beneficiari | Imprese con comunicazione T5.0 presentata, validazione GSE ricevuta, risorse esaurite (circa 7.417 soggetti) | Art. 8 D.L. 38/2026 mod. D.L. 42/2026 |
| Misura del credito | 89,77% dell’importo originariamente richiesto (100% per investimenti FER) | Art. 8 D.L. 38/2026 - D.L. 42/2026 |
| Codice tributo F24 | 7079 - sezione Erario | Ris. AE n. 14/E del 16/04/2026 - Ris. n. 16/E del 23/04/2026 |
| Denominazione codice | «Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38» | Ris. AE n. 16/E del 23/04/2026 |
| Modalità di trasmissione F24 | Esclusivamente tramite servizi telematici AE. F24 cartaceo: scarto automatico | Art. 8 D.L. 38/2026 |
| Scadenza utilizzo | 31 dicembre 2026 | Art. 8 D.L. 38/2026 |
| Anno di riferimento F24 | Anno di completamento dell’investimento (formato AAAA) da cassetto fiscale | Ris. AE n. 14/E del 16/04/2026 |
| Nodo aperto - riporto credito residuo | Non disciplinato espressamente. In corso iniziativa emendativa in sede di conversione D.L. 38/2026 | D.L. 38/2026 (in conversione) |
Con la Risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079”, inizialmente denominato «Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38». A distanza di pochi giorni, con la Risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026, la denominazione è stata aggiornata nella forma definitiva: «Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38». Le modalità operative rimangono invariate: le istruzioni fornite con la Risoluzione n. 14/E restano pienamente applicabili.
Sotto il profilo tecnico, il codice 7079 deve essere inserito nel modello F24 con specifiche indicazioni per ogni campo. La trasmissione è consentita esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: qualsiasi presentazione in formato cartaceo comporta il rifiuto automatico dell’operazione, senza possibilità di sanatoria. I CFO e i responsabili amministrativi devono accertarsi di predisporre la delega di pagamento attraverso i canali corretti - Fisconline, Entratel o intermediario abilitato - prima di procedere.
| Campo F24 | Valore da inserire |
|---|---|
| Sezione | Erario |
| Codice tributo | 7079 |
| Importi a credito compensati | Importo del credito da utilizzare in compensazione |
| Importi a debito versati | Solo in caso di riversamento dell’agevolazione |
| Anno di riferimento | Anno di completamento dell’investimento (formato AAAA) - come da cassetto fiscale |
| Canale di trasmissione | Servizi telematici Agenzia delle Entrate (F24 cartaceo non ammesso) |
In fase di elaborazione del modello F24, l’Agenzia delle Entrate esegue due verifiche automatiche distinte. La prima accerta che il codice fiscale del contribuente sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE. La seconda verifica che l’ammontare utilizzato in compensazione non superi il credito concesso, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successive comunicate dal GSE: il sistema è dinamico, nel senso che aggiornamenti dell’elenco trasmessi dopo la prima trasmissione possono modificare l’importo fruibile. È quindi consigliabile consultare il cassetto fiscale immediatamente prima di ogni utilizzo in compensazione, per evitare scarti dovuti a dati non allineati.
Vale la pena evidenziare un elemento di natura tecnico-contabile segnalato da alcuni commentatori: il credito, non riducendo la base imponibile IRES/IRAP, agisce a valle sul debito fiscale. Per le imprese con bassa esposizione fiscale complessiva nel 2026, l’ammontare effettivamente compensabile entro il 31 dicembre potrebbe risultare inferiore al credito concesso. Su questo punto resta aperto un nodo critico: la normativa non disciplina espressamente la possibilità di riportare il credito residuo agli esercizi successivi. È in corso un’iniziativa emendativa promossa da Confartigianato in sede di conversione del D.L. 38/2026, il cui esito è atteso nelle prossime settimane. Le imprese interessate devono monitorare l’evoluzione di questo punto con attenzione.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’art. 8 del D.L. 38/2026, continuano ad applicarsi - in quanto compatibili - le disposizioni dell’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (legge-base di Transizione 5.0) e del D.M. MIMIT-MEF 24 luglio 2024 (decreto attuativo, G.U. n. 183 del 6 agosto 2024), anche ai fini delle attività di controllo. Restano quindi applicabili le definizioni di investimento ammissibile, i criteri di calcolo della riduzione energetica e le procedure di certificazione ex-ante ed ex-post già previste per il piano originario.
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CRSL è soggetto certificatore ESCo (UNI CEI 11352:2014) abilitato al rilascio delle certificazioni tecniche ex-ante ed ex-post per Transizione 5.0. Il team supporta le imprese esodati nella verifica della presenza nell’elenco GSE, nella corretta compilazione dell’F24 con codice 7079 e nel monitoraggio del cassetto fiscale fino all’utilizzo completo del credito. |