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18 Maggio 2026

Patent Box 2026: chi può accedere all’iperdeduzione 110% e su quali beni immateriali

Il Patent Box 2026 è una misura agevolativa strutturale che consente alle imprese titolari del diritto allo sfruttamento economico di beni immateriali - software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli - di applicare una iperdeduzione 110% ai costi di ricerca e sviluppo. La cornice normativa è fissata dall'art. 6 del D.L. n. 146/2021 e dalla Circolare AE n. 5/E del 24 febbraio 2023. La news ricostruisce il perimetro soggettivo e oggettivo del regime, con focus sui licenziatari, sul meccanismo del recapture 8 anni e sulla penalty protection.

Cosa prevede il Patent Box: il quadro divulgativo

Il regime del Patent Box 2026 consente alle imprese di applicare una maggiorazione del 110% - ai fini IRES, IRPEF e IRAP - sulle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo riferibili a beni immateriali agevolabili. In termini economici, la deduzione fiscale aggiuntiva si traduce in un risparmio effettivo dell'ordine del 30,7% sui costi qualificati, calcolato sulla somma di IRES e IRAP.

La misura agisce su tre tipologie di beni immateriali agevolabili: software protetti da copyright, brevetti industriali (per invenzione e per modello di utilità), disegni e modelli giuridicamente tutelati. Restano esclusi dal perimetro i marchi d'impresa e il know-how non brevettato. È utile sottolineare che l'agevolazione si applica anche ai processi tutelati, a condizione che il bene sia impiegato direttamente o indirettamente nei processi d'impresa.

Sul piano operativo, sono ammessi al regime i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono i costi di R&S e mantengono il diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale. La platea include società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti in Paesi con accordi contro la doppia imposizione. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali. L'accesso è subordinato alla qualifica di «investitore», ovvero alla titolarità del diritto allo sfruttamento economico unita all'effettivo svolgimento delle attività rilevanti di R&S.

Vale la pena sottolineare un punto spesso trascurato: la titolarità giuridica del bene non è condizione necessaria. La Circolare 5/E/2023 ha chiarito che possono accedere al regime anche i licenziatari e sub-licenziatari che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico, a condizione che assumano la veste di investitore, sostengano i costi di R&S e ne portino il rischio tecnico-finanziario. Questo aspetto amplia significativamente la platea dei beneficiari nei gruppi societari e nei contratti di filiera tecnologica.

Una precisazione di prassi: l'utilizzo dell'intangible deve essere effettivo e funzionale all'attività d'impresa. L'Agenzia delle Entrate ha escluso espressamente dal beneficio i beni immateriali detenuti per la sola tutela di quote di mercato (privative «difensive»), individuando il primo periodo agevolabile in quello di effettivo impiego del bene nei processi aziendali, anche se successivo alla data di ottenimento della privativa industriale.

Il meccanismo del recapture 8 anni rappresenta una delle leve più rilevanti dell'agevolazione. Nel periodo d'imposta in cui il bene immateriale ottiene un titolo di privativa industriale, è consentito recuperare retroattivamente le spese di R&S sostenute negli otto periodi d'imposta precedenti, riferibili alla creazione del medesimo bene. Per i software protetti da copyright il titolo abilitante è la registrazione presso il Pubblico Registro Software SIAE, che fissa il dies a quo per il computo retroattivo. Tale meccanismo opera anche sui software, configurandosi come applicazione di particolare valore per le imprese del settore digitale, manifatturiero avanzato e ICT.

Sezione tecnica - approfondimento per esperti

Sotto il profilo operativo, l'iperdeduzione 110% si calcola applicando la maggiorazione alle spese fiscalmente deducibili relative al personale (subordinato e autonomo) direttamente impiegato nelle attività rilevanti, alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione di beni mobili strumentali e di beni immateriali funzionali alla R&S, ai servizi di consulenza, ai materiali di consumo, alle spese di tutela legale dei diritti su beni immateriali. Le spese rilevano a condizione di non derivare da operazioni con soggetti appartenenti al medesimo gruppo (a salvaguardia dei principi OCSE «nexus approach»). Le attività rilevanti includono ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 2 del D.M. MISE 26 maggio 2020, oltre ad attività di ideazione, mantenimento, protezione e accrescimento del valore del bene immateriale.

L'opzione si esercita in dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello Redditi SC) per il periodo d'imposta cui si riferisce. L'opzione ha durata quinquennale, è irrevocabile e rinnovabile alla scadenza. Le informazioni sulla tipologia e sul numero dei beni agevolabili devono essere indicate nel quadro RS. È prevista la possibilità di sanare l'omesso esercizio tramite l'istituto della remissione in bonis ex art. 2, comma 1 del D.L. 16/2012, purché la violazione non sia stata constatata e ricorrano le ulteriori condizioni previste dall'ordinamento.

La cumulabilità del Patent Box con il credito d'imposta per attività di Ricerca, Innovazione e Design (L. 160/2019) è espressamente prevista dall'ordinamento. La gestione tecnica del cumulo prevede l'allocazione corretta dei costi per attività e per bene immateriale, secondo i criteri illustrati nella Circolare 5/E/2023. Analogamente, il Patent Box è cumulabile con le agevolazioni in materia di Beni Strumentali Industria 4.0 e con la nuova iperdeduzione introdotta dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199. Il presidio operativo della cumulabilità è elemento qualificante della consulenza specialistica.

Un elemento di rilievo è la penalty protection prevista in materia di Patent Box. La predisposizione della documentazione idonea - secondo lo schema definito dal Provvedimento AE prot. n. 48243/2022 - consente al contribuente di beneficiare della disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica della maggiorazione dedotta. Il documento idoneo deve essere firmato digitalmente con marca temporale entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento e segnalato nel quadro OP.

Tabella riepilogativa - perimetro soggettivo e oggettivo:

Profilo Contenuto
Beni agevolabili Software protetti da copyright; brevetti industriali (invenzione, modello di utilità); disegni e modelli giuridicamente tutelati
Beni esclusi Marchi d'impresa; know-how non brevettato; privative «difensive» non utilizzate nei processi
Soggetti ammessi Titolari di reddito d'impresa; licenziatari e sub-licenziatari con diritto allo sfruttamento economico; consorzi e reti d'impresa; stabili organizzazioni in Italia
Soggetti esclusi Imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità; contribuenti forfettari o a base catastale
Iperdeduzione 110% sui costi qualificati di R&S (IRES, IRPEF, IRAP)
Recapture 8 periodi d'imposta antecedenti l'ottenimento della privativa
Durata opzione 5 periodi d'imposta, irrevocabile, rinnovabile
Penalty protection Disapplicazione sanzioni in presenza di documentazione idonea firmata con marca temporale

Conclusioni e azioni per le imprese

Il Patent Box 2026 si conferma una delle misure agevolative più rilevanti per le imprese che investono in beni immateriali funzionali ai processi produttivi. L'iperdeduzione 110% sui costi di R&S, unita al recapture sugli otto periodi d'imposta antecedenti, consente di valorizzare fiscalmente investimenti in software, brevetti e design già sostenuti, anche prima dell'esercizio dell'opzione. Il perimetro soggettivo esteso ai licenziatari amplia la platea dei potenziali beneficiari.

Sotto il profilo operativo, l'accesso al regime richiede una mappatura preliminare dei beni immateriali agevolabili, la qualificazione tecnico-giuridica dell'intangible, la registrazione presso gli enti competenti (UIBM per brevetti e design, SIAE per software protetti da copyright), la ricostruzione documentale dei costi di R&S degli otto periodi d'imposta precedenti e la predisposizione della documentazione idonea per la penalty protection. Si tratta di una pianificazione che richiede coordinamento fra ufficio legale IP, direzione R&S, controllo di gestione e consulenza fiscale specialistica.

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