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17 Gennaio 2018

Legge di Bilancio 2018 e bonus formazione 4.0

Nella legge di Bilancio 2018 è previsto il credito d’imposta per la formazione 4.0.
Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

A CHI SPETTA

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, potranno beneficiare di un credito di imposta connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie.

SPESE AGEVOLABILI

Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali: si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, come:

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

Le attività di formazione che possono usufruire del credito d’imposta, gli ambiti di applicazione sono:

  • vendita e marketing
  • tecniche e tecnologie di produzione
  • informatica

Escluse invece le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente impiegato in determinate attività di formazione. Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un massimo di euro 300.000,00 annui per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

  • Le attività devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
  • I costi formativi devono essere certificati dal soggetto incaricato a revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, nel rispetto dei principi di indipendenza. Le imprese non soggette a revisione e prive di un collegio sindacale hanno possibilità di computare ai fini del calcolo del beneficio, entro il limite massimo di 5.000 euro, anche le spese sostenute e documentate per tale attività di certificazione contabile.
  • Sono esenti dall’obbligo le imprese con bilancio certificato.

TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CREDITO

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese e quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. All’utilizzo in compensazione dello stesso non si applicano il limite di euro 250.000,00 annui di cui alla legge n. 244/2007 e quello generale di euro 700,00.

COPERTURA

Per l'attuazione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019.

NOTE

Le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alle cause di decadenza e revoca del beneficio, alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli, saranno definite da apposito Decreto Interministeriale (Ministro dello sviluppo economico-Ministero del lavoro-Ministero economia e finanze), da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).

Scarica l'allegato A della Legge di Bilancio

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