17 Gennaio 2018
Nella legge di Bilancio 2018 è previsto il credito d’imposta per la formazione 4.0.
Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.
A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, potranno beneficiare di un credito di imposta connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie.
Le spese che danno diritto al credito d’imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali: si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, come:
Le attività di formazione che possono usufruire del credito d’imposta, gli ambiti di applicazione sono:
Escluse invece le spese sostenute per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente impiegato in determinate attività di formazione. Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un massimo di euro 300.000,00 annui per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese e quelle relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile IRES ed IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. All’utilizzo in compensazione dello stesso non si applicano il limite di euro 250.000,00 annui di cui alla legge n. 244/2007 e quello generale di euro 700,00.
Per l'attuazione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2019.
Le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alle cause di decadenza e revoca del beneficio, alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli, saranno definite da apposito Decreto Interministeriale (Ministro dello sviluppo economico-Ministero del lavoro-Ministero economia e finanze), da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018 (1° gennaio 2018).