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21 Gennaio 2026

Legge 4/2026: cosa cambia per Transizione 5.0 e cumulo con 4.0

La Legge 4/2026 Transizione 5.0 converte con modificazioni il D.L. 21 novembre 2025, n. 175 e introduce chiarimenti sulle tempistiche delle comunicazioni al GSE e sul divieto di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e il credito d’imposta beni strumentali 4.0 per i medesimi beni. La norma definisce un termine perentorio per integrare comunicazioni incomplete e rafforza il presidio sulla certificazione della riduzione dei consumi energetici. Per le imprese già attive su entrambe le misure, l’impatto principale riguarda l’opzione obbligatoria e la gestione corretta delle rinunce alle prenotazioni.

Governance degli incentivi: l'impatto della Legge 4/2026 sulla pianificazione degli investimenti

Nel perimetro degli incentivi alla trasformazione digitale ed energetica, la gestione delle scadenze e dei vincoli di cumulabilità è diventata un presidio ordinario per CFO, Innovation Manager e consulenti fiscali.

La Legge 4/2026 Transizione 5.0 (L. 15 gennaio 2026, n. 4) converte con modificazioni il D.L. 21 novembre 2025, n. 175 e interviene su due temi ad alto impatto operativo:

  • la finestra temporale per le comunicazioni al GSE e la sanatoria su richiesta;
  • il divieto di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e il credito beni strumentali 4.0 per i medesimi beni.

La conversione si innesta su un impianto già noto: il credito Transizione 5.0 nasce dall’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) e collega l’agevolazione a una riduzione misurabile dei consumi energetici, certificata secondo le modalità del D.M. MIMIT‑MEF 24 luglio 2024. Ne discende che l’agevolazione non “premia” il solo acquisto di tecnologia, ma richiede coerenza tra progetto, baseline, metodologia di calcolo e certificazione.

Sotto il profilo pratico, la norma definisce un termine entro cui le comunicazioni possono essere presentate e disciplina un meccanismo di integrazione: per le trasmissioni inviate nell’ultima finestra utile, il GSE può chiedere correzioni o integrazioni in presenza di dati non corretti o documentazione incompleta/non leggibile. La novità è il carattere perentorio del termine di sanatoria: non si tratta di una raccomandazione, ma di un passaggio che condiziona il perfezionamento della procedura.

È utile chiarire cosa può essere sanato e cosa no. La legge precisa che non è in ogni caso sanabile la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici. In altre parole, eventuali errori formali (allegati caricati male, documenti non leggibili, incongruenze correggibili) possono essere recuperati entro il termine, ma non è possibile “costruire” ex post ciò che attiene alla sostanza della certificazione. Per le imprese, ciò implica che la certificazione e i relativi elementi devono essere già impostati correttamente prima dell’invio, soprattutto quando si lavora a ridosso della scadenza.

Il secondo capitolo riguarda la cumulabilità con la 4.0. In molte aziende, un bene Allegato A può risultare astrattamente eleggibile sia per Transizione 5.0 (se inserito in un progetto con riduzione energetica certificata) sia per il credito beni strumentali 4.0. Nella prassi, la tentazione è “tenere aperte entrambe le opzioni” presentando doppia domanda, rinviando la scelta a valle. La Legge 4/2026 Transizione 5.0 chiarisce l’interpretazione del divieto di cumulo: per i medesimi beni non è possibile presentare domanda per entrambe le misure e, se la doppia domanda è già stata presentata, occorre esercitare un’opzione entro un termine definito.

Da un punto di vista di governance, l’opzione obbligatoria richiede un confronto ex ante tra le due misure: requisiti, intensità dell’aiuto, tempistiche di incasso e profilo di rischio documentale. Un caso tipico è la sostituzione di una linea e la contestuale integrazione di sistemi di monitoraggio: se il progetto consente una riduzione certificata, Transizione 5.0 può risultare più favorevole; se la riduzione è incerta o difficilmente dimostrabile, la 4.0 può rappresentare una strada più lineare. In entrambi i casi, la norma impone decisioni tempestive e tracciabili.

Analisi normativa: termini perentori per le sanatorie e disciplina del divieto di cumulo con la 4.0

Ai sensi dell’art. 1 del testo coordinato del D.L. 21 novembre 2025, n. 175 con la L. 15 gennaio 2026, n. 4, le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. La stessa disposizione prevede che, per le comunicazioni presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o documentazione incompleta/non leggibile, il GSE richieda le integrazioni necessarie; la sanatoria deve essere effettuata entro il termine perentorio indicato dal GSE e comunque non oltre il 6 dicembre 2025.

La norma esclude espressamente la sanabilità della carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del D.M. MIMIT‑MEF 24 luglio 2024. Ne deriva un profilo di rischio concreto: inviare una comunicazione priva degli elementi sostanziali della certificazione (baseline, perimetro energetico, metodologia di calcolo e relazione certificativa) espone a decadenza non recuperabile tramite integrazione.

Sul cumulo, l’articolo 1, comma 2, del testo coordinato interpreta l’articolo 38, comma 18, primo periodo, del D.L. 19/2024 nel senso che, ai fini del rispetto del divieto, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, domanda per l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della norma interpretativa, abbiano presentato domanda per entrambe le misure devono esercitare l’opzione entro il 27 novembre 2025.

Per i casi di prenotazione su entrambi i crediti, è previsto che l’impresa beneficiaria, a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa richiesta del GSE, comunichi entro cinque giorni dalla ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito; il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

Dal punto di vista operativo, per ridurre il rischio di errori nelle integrazioni, è consigliabile predisporre un fascicolo digitale unico di progetto (certificazioni, relazioni, schemi di calcolo, allegati firmati) e verificare la leggibilità dei file prima del caricamento.

TABELLA DI SINTESI: scadenze e vincoli operativi (Transizione 5.0)

Adempimento Scadenza/termine Riferimento normativo Nota operativa
Presentazione comunicazioni (art. 38, c.10, D.L. 19/2024) Entro 27/11/2025 Art. 1, c.1, testo coordinato D.L. 175/2025 – L. 4/2026 Per invii 7–27/11 (entro h18): possibili integrazioni su richiesta GSE
Integrazioni/sanatoria su richiesta GSE Termine perentorio indicato e comunque entro 06/12/2025 Art. 1, c.1, testo coordinato Non sanabile carenza su certificazione riduzione consumi
Opzione tra 5.0 e 4.0 per medesimi beni Entro 27/11/2025 Art. 1, c.2, testo coordinato Obbligo per chi ha presentato domanda per entrambe le misure
Rinuncia a risorse prenotate sul credito non fruito Entro 5 giorni dalla richiesta GSE Art. 1, c.2, testo coordinato Decadenza in caso di mancato invio nei termini

Sintesi operativa: requisiti documentali e scelte strategiche per le imprese

La Legge 4/2026 Transizione 5.0 consolida due messaggi chiave: tempi certi e rigore documentale. Da un lato, viene definita una finestra di presentazione e un meccanismo di integrazione con termine perentorio; dall’altro, viene chiarito il divieto di cumulo con la 4.0 per i medesimi beni e l’obbligo di opzione per chi ha presentato doppia domanda.

Sotto il profilo operativo, è opportuno:

  1. impostare in anticipo la certificazione energetica e il set minimo di evidenze;
  2. calendarizzare le scadenze e le possibili richieste di integrazione;
  3. svolgere una valutazione comparativa tra 5.0 e 4.0, tenendo conto di aliquote, massimali e probabilità di accesso in relazione al plafond.

Un presidio strutturato riduce il rischio di decadenza e di criticità in fase di controllo.

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