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8 Maggio 2026

Iperammortamento 2026: decreto attuativo firmato il 4 maggio — guida operativa a scaglioni, comunicazioni GSE e novità dell’ultima ora

Il Decreto Attuativo MIMIT-MEF, firmato il 4 maggio 2026, definisce le regole operative dell'iperammortamento 2026 - la maggiorazione extracontabile del costo di acquisizione dei beni strumentali introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199, commi 427-436) in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Il provvedimento, ora all'esame della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce cinque comunicazioni obbligatorie tramite piattaforma GSE (due in più rispetto alle prime bozze, su richiesta della Ragioneria dello Stato), esclude i software SaaS/cloud dal perimetro agevolabile ed elimina la soglia di autocertificazione: la perizia tecnica asseverata è ora obbligatoria per tutti gli investimenti, indipendentemente dall'importo. L'apertura della piattaforma GSE per le prenotazioni è attesa entro i primi giorni di giugno 2026.

La svolta strutturale: dall'incentivo a credito alla maggiorazione del costo

La Legge di Bilancio 2026 ha operato una scelta netta: abbandonare la logica del credito d'imposta - che aveva caratterizzato i piani Transizione 4.0 e 5.0 negli anni precedenti - a favore di una maggiorazione extracontabile del costo di acquisizione dei beni strumentali, valida ai soli fini IRES e IRPEF. La misura è espressamente irrilevante ai fini IRAP, anche per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997.

Il meccanismo è intuitivo nella sostanza: per ogni euro investito in un bene agevolabile, l'impresa può dedurre dal reddito imponibile non 1 euro ma fino a 2,8 euro (nello scaglione più favorevole, con maggiorazione del 180%), con un risparmio IRES stimato di 43,2 centesimi per ogni euro speso. La deduzione avviene attraverso il normale piano di ammortamento fiscale del bene: non è quindi un beneficio immediato come il credito d'imposta, ma si distribuisce lungo la vita utile del cespite.

Un elemento critico rispetto al previgente sistema dei crediti d'imposta: l'iperammortamento richiede capienza fiscale. Le imprese in perdita o con reddito imponibile basso non possono compensare il beneficio in F24 a prescindere dal risultato d'esercizio - come invece avveniva con i tax credit. Il vantaggio è tuttavia strutturale: le quote di maggiorazione non fruibili nell'esercizio di competenza non vengono perse ma si rinviano agli esercizi successivi, senza limiti temporali espressamente previsti dalla norma.

Quanto al perimetro soggettivo, possono accedere tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato - indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regime contabile - nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'accesso è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare adempimento degli obblighi contributivi.

Tabella di sintesi - Scaglioni di maggiorazione e risparmio IRES stimato:

Fascia di investimento annuale Maggiorazione Risparmio IRES stimato (24%) Nota operativa
Fino a € 2.500.000 + 180% 43,2% del costo Su € 100 di spesa → deduzione € 280 → risparmio € 43,20
Da € 2.500.001 a € 10.000.000 + 100% 24,0% del costo Su € 100 di spesa → deduzione € 200 → risparmio € 24,00
Da € 10.000.001 a € 20.000.000 + 50% 12,0% del costo Su € 100 di spesa → deduzione € 150 → risparmio € 12,00

Vale la pena sottolineare che gli scaglioni operano su base annuale e non sull'intero triennio di investimento: un'impresa che investe 2 milioni nel 2026 e altri 2 milioni nel 2027 beneficia dell'aliquota del 180% per entrambi gli esercizi, anziché trovarsi nel secondo scaglione se il calcolo fosse aggregato. Questa impostazione premia la pianificazione pluriennale degli investimenti e consente alle imprese con programmi di sviluppo articolati su più anni di ottimizzare il beneficio complessivo.

Approfondimento tecnico: decreto attuativo, 5 comunicazioni GSE e novità operative

Le cinque comunicazioni GSE - la novità più rilevante del decreto

La principale novità rispetto alle bozze circolate nei mesi precedenti è l'introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie tramite la piattaforma informatica del GSE, in luogo delle tre o quattro inizialmente ipotizzate. Le comunicazioni aggiuntive di monitoraggio sono state richieste dalla Ragioneria dello Stato per garantire un controllo continuativo sull'utilizzo delle risorse pubbliche lungo tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

Schema delle cinque comunicazioni:

# Comunicazione Contenuto e tempistica Nota operativa
1 Preventiva Prima dell'investimento. Dati impresa, struttura, tipologia e importo beni, data prevista interconnessione (All. IV-V) o entrata in funzione (FER). Più comunicazioni preventive ammesse per la stessa struttura produttiva.
2 Di conferma Entro 60 giorni dalla notifica GSE di esito positivo. Attestazione acconto ≥20% con dati fatture. Per leasing: sufficiente la stipula del contratto. Non può riguardare beni diversi o importi superiori alla preventiva.
3 Di completamento Entro il 15 novembre 2028. Post-interconnessione. Corredata da perizia tecnica asseverata. Proroga 20 giorni se GSE chiede integrazioni. Può essere parziale. Il beneficio decorre dal periodo d'imposta di trasmissione, se il bene è in funzione.
4 Monitoraggio annuale Entro il 20 gennaio di ogni anno. Investimenti effettuati, costi sostenuti, previsioni di utilizzo del beneficio. Introdotta dalla Ragioneria dello Stato - non prevista nelle prime bozze.
5 Monitoraggio integrativo Entro il 30 giugno di ogni anno. Piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Introdotta dalla Ragioneria dello Stato - non prevista nelle prime bozze.

Sul piano operativo, il rispetto della sequenza cronologica delle comunicazioni è condizione essenziale per la validità dell'agevolazione: in particolare, la comunicazione preventiva deve essere trasmessa prima dell'effettuazione dell'investimento. Il GSE notifica l'accoglimento dell'istanza entro 10 giorni dalla ricezione; in caso di richiesta di integrazioni, queste devono essere fornite entro i successivi 10 giorni. Il mancato rispetto dei termini perentori comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita dell'agevolazione.

Le principali novità dell'ultima ora rispetto alle bozze precedenti

Oltre all'aumento del numero di comunicazioni, il decreto definitivo introduce due modifiche di rilievo rispetto alle bozze circolate.

Perizia asseverata obbligatoria per tutti gli importi: l'iperammortamento richiede la perizia tecnica asseverata indipendentemente dall'importo dell'investimento: non è prevista alcuna soglia di autocertificazione. La perizia deve essere redatta da ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, ovvero da ente di certificazione accreditato con idonee coperture assicurative, e deve attestare sia la conformità tecnica del bene agli Allegati IV e V sia l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Si tratta di un adempimento strutturale che va pianificato fin dall'avvio del progetto di investimento.

Esclusione dei software SaaS/cloud: i software erogati in modalità cloud subscription non rientrano nell'agevolazione, in quanto non assoggettabili al meccanismo tradizionale dell'ammortamento fiscale. Rientrano invece i software acquistati con licenza perpetua presenti nell'Allegato V. Le imprese che avevano pianificato investimenti in SaaS contando sull'agevolazione devono rivedere la propria struttura contrattuale.

Confermata invece l'eliminazione del vincolo Made in EU per i beni degli Allegati IV e V, introdotta dal D.L. 27 marzo 2026 n. 38 e recepita integralmente nel decreto attuativo. Fanno eccezione i moduli fotovoltaici, per i quali rimane obbligatorio l'iscrizione nell'elenco ENEA nelle categorie b) e c). Confermata anche l'assenza di qualsiasi obbligo di diagnosi energetica ex ante: diversamente da Transizione 5.0, l'iperammortamento non richiede la certificazione di risparmi energetici.

Cumulabilità e iter normativo

Sul fronte della cumulabilità, l'iperammortamento è compatibile con la Nuova Sabatini per il finanziamento dei beni strumentali e con il credito d'imposta ZES Unica per le imprese che investono nel Mezzogiorno, nel rispetto del limite del 100% del costo. È invece escluso il cumulo con i crediti d'imposta Transizione 4.0 o 5.0 per i medesimi beni.

Quanto all'iter normativo residuo, il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 deve ancora completare: il visto della Corte dei Conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'emanazione del decreto direttoriale MIMIT che stabilirà la data di apertura della piattaforma informatica GSE e le modalità di accesso. Secondo le indicazioni ministeriali, la piattaforma potrebbe essere operativa entro i primi giorni di giugno 2026. CRSL trasmetterà apposita comunicazione operativa non appena la piattaforma sarà attivata.

Consulenza specialistica e Soluzioni operative CRSL

Beni Strumentali

CRSL supporta le imprese nell'accesso all'iperammortamento 2026 in tutte le fasi: analisi di ammissibilità e qualificazione dei beni agli Allegati IV e V, predisposizione del dossier tecnico per la perizia asseverata, gestione delle cinque comunicazioni GSE e monitoraggio periodico. Il team è già operativo per la pianificazione degli investimenti in vista dell'apertura della piattaforma GSE (attesa giugno 2026).

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