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4 Maggio 2026

CSRD 2026, Omnibus I e Scope 3: la supply chain che nessun rinvio può fermare

La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), entrata in vigore il 18 marzo 2026 e da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 19 marzo 2027, ridisegna profondamente la CSRD: l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità si applica ora solo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro. Le PMI quotate escono dal perimetro obbligatorio. Tuttavia, per le PMI non quotate che operano come fornitori di grandi imprese già soggette alla CSRD, il 2026 è l'anno in cui l'effetto a cascata Scope 3 diventa operativo e concreto: le grandi aziende stanno già raccogliendo dati ESG verificabili lungo tutta la catena del valore. Chi non è in grado di fornirli rischia l'esclusione dalle supply chain più qualificate e condizioni di accesso al credito deteriorate. La novità introdotta dall'Omnibus I è il value chain cap: le PMI con meno di 1.000 dipendenti hanno ora il diritto legale di rifiutare richieste di dati ESG che eccedano lo standard volontario VSME - ma solo se sono informate di questo diritto.

CSRD 2026: Stop the Clock, Omnibus I e le nuove scadenze per le PMI

Il quadro normativo europeo sulla rendicontazione di sostenibilità ha subito due revisioni fondamentali in rapida successione. La prima, la Direttiva UE 2025/794 (Stop the Clock), approvata il 3 aprile 2025 e recepita in Italia con la Legge 8 agosto 2025 n. 118 (GU n. 184 del 9 agosto 2025), ha rinviato di due anni le scadenze per la seconda e terza ondata. La seconda e più rilevante, la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, ha ridisegnato strutturalmente l'intera architettura della CSRD: soglie dimensionali alzate a >1.000 dipendenti e >450 milioni di fatturato, PMI quotate escluse, standard ESRS semplificati (riduzione oltre il 60% dei datapoint obbligatori) e introduzione del value chain cap. Gli Stati membri devono recepire entro il 19 marzo 2027.

Le imprese della prima ondata - grandi imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti già soggette alla NFRD - continuano a rendicontare avendo pubblicato i loro primi report CSRD nel 2025 riferiti all'esercizio 2024. Con la Direttiva 2026/470, tuttavia, quelle tra esse che non raggiungono le nuove soglie (1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato) possono beneficiare di un'esenzione transitoria per gli esercizi 2025 e 2026. Il quadro aggiornato è il seguente:

Tabella di sintesi - Scadenze CSRD aggiornate dopo Stop the Clock e Omnibus I (Dir. 2026/470, in vigore 18/03/2026)

Soggetti obbligati Esercizio di riferimento Anno pubblicazione report Nota
Grandi imprese di interesse pubblico >500 dip. (1ª ondata) 2024 2025 Esenzione transitoria per esercizi 2025-2026 se sotto le nuove soglie Omnibus I (Dir. 2026/470)
Imprese >1.000 dip. e >450 mln € fatturato (nuova 2ª ondata Omnibus I) 2026 2027 Nuove soglie Omnibus I. Grandi imprese 250–1.000 dip. escono dall'obbligo diretto CSRD
PMI quotate, enti creditizi piccoli (3ª ondata) ESCLUSE dall'obbligo diretto con Omnibus I (Dir. 2026/470). Rendicontazione volontaria VSME
Imprese extra-UE >150 mln € fatturato in UE 2028 2029 Soglia fatturato UE invariata a 150 mln €; recepimento Omnibus I da verificare. Esercizio 2028, report 2029

Va sottolineato un elemento che il dibattito pubblico tende a trascurare: il rinvio delle scadenze formali e l'innalzamento delle soglie non azzerano la pressione indiretta che le grandi imprese obbligate esercitano lungo la propria filiera. Ai sensi dell'ESRS E1 e degli standard correlati, le imprese soggette alla CSRD devono rendicontare le emissioni dell'intera catena del valore (Scope 3), che includono per definizione i consumi e gli impatti dei fornitori. Questo meccanismo opera indipendentemente dalle scadenze formali. La novità dell'Omnibus I è il value chain cap: le imprese con meno di 1.000 dipendenti hanno il diritto legale di rifiutare qualsiasi richiesta di dati ESG che ecceda lo standard volontario VSME. Attenzione: questo diritto non si attiva automaticamente - le PMI devono conoscerlo per esercitarlo.

Con le nuove soglie Omnibus I (>1.000 dipendenti e >450 milioni di fatturato), la platea delle imprese direttamente obbligate si riduce di circa l'80% rispetto alla CSRD originale: da oltre 7.000 a circa 1.400 soggetti in Italia. Ciascuna di queste imprese coinvolgerà tuttavia la propria rete di fornitori - tipicamente PMI sotto soglia - nella raccolta dei dati Scope 3. Il perimetro soggetto alla pressione indiretta rimane quindi esteso a decine di migliaia di PMI italiane.

Scope 3 e supply chain: il rischio concreto per le PMI fornitrici nel 2026

Il meccanismo è diretto: una grande impresa soggetta alla CSRD deve inserire nel proprio report le emissioni generate dai propri acquisti di beni e servizi (Scope 3, cat. 1) e per farlo deve raccogliere dati dai fornitori. Se il fornitore - solitamente una PMI - non dispone di un sistema strutturato di raccolta dati ESG, la grande impresa può stimare con fattori medi di settore (soluzione penalizzante) oppure sostituire il fornitore con uno in grado di fornire dati certi e verificabili. Con il value chain cap dell'Omnibus I, le grandi imprese non possono più richiedere dati oltre il VSME alle PMI <1.000 dip. - ma possono ancora preferire fornitori già strutturati ESG nella scelta dei partner.

L'impatto non riguarda solo la catena di fornitura. Le linee guida EBA impongono agli istituti di credito di integrare la valutazione dei rischi ESG nell'analisi del merito creditizio. Le banche chiedono già oggi alle PMI informazioni strutturate sulla propria esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance. Le imprese in grado di fornire dati coerenti con lo standard VSME accedono al credito in condizioni migliori. Con la bozza VSME pubblicata il 6 maggio 2026 (consultazione fino al 3 giugno), le PMI hanno oggi un riferimento concreto.

La tabella seguente sintetizza le principali categorie Scope 3 che interessano le PMI fornitrici del manifatturiero italiano e i dati che vengono tipicamente richiesti:

Categoria Scope 3 Cosa rendicontano le grandi imprese Cosa devono fornire i fornitori PMI
Emissioni acquisti (Cat. 1) CO&sub2; associata all'acquisto di beni e servizi Dati di emissione per categoria di prodotto/servizio
Trasporti upstream (Cat. 4) Emissioni del trasporto e distribuzione a monte Vettore e percorrenze medie per forniture
Rifiuti operativi (Cat. 5) Rifiuti generati nelle operazioni dei fornitori Tipologia e volumi rifiuti prodotti nella fornitura
Beni strumentali (Cat. 2) Emissioni embodied nei beni capitali acquistati Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Value chain cap: il nuovo scudo legale per le PMI fornitrici

La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) introduce una protezione strutturale inedita: il value chain cap. Le imprese con meno di 1.000 dipendenti non possono essere obbligate a fornire dati ESG che eccedano il VSME. Se una grande impresa richiede dati ulteriori, deve dichiararlo esplicitamente e informare il fornitore del suo diritto legale di rifiutare. Questo non elimina la pressione commerciale: le grandi imprese possono ancora preferire fornitori già strutturati ESG. Il vantaggio competitivo non è più solo evitare sanzioni, ma mantenere la propria posizione nelle supply chain qualificate.

Guida operativa 2026: doppia materialità, VSME e value chain cap per le PMI italiane

Il principio di doppia materialità

Uno degli elementi più qualificanti della CSRD rispetto alla precedente NFRD è l'introduzione obbligatoria dell'analisi di doppia materialità. Le imprese soggette non devono limitarsi a rendicontare come i fattori ESG influiscono sulla propria performance economica (materialità finanziaria), ma devono anche rendicontare l'impatto che le proprie attività generano sull'ambiente e sulla società (materialità d'impatto). Per un'impresa manifatturiera, questo significa analizzare concretamente l'impronta ambientale del proprio processo produttivo, le condizioni di lavoro lungo la filiera e le pratiche di governance adottate.

Anche le PMI non formalmente obbligate possono essere chiamate a produrre una valutazione di doppia materialità semplificata per rispondere alle richieste dei propri clienti di grandi dimensioni. Ignorare questo aspetto significa esporre l'azienda a un rischio di qualificazione come fornitore non conforme, con conseguenze dirette sulla continuità dei rapporti commerciali.

Standard VSME 2026: lo strumento chiave per le PMI non obbligate

Per supportare le PMI non quotate che si trovano a dover rispondere alle richieste ESG dei propri clienti senza essere formalmente obbligate dalla CSRD, EFRAG ha sviluppato lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), disponibile da dicembre 2024. Il 6 maggio 2026 la Commissione UE ha pubblicato la bozza di atto delegato che formalizza il VSME come standard volontario ufficiale (consultazione pubblica aperta fino al 3 giugno 2026). Con l'Omnibus I, il VSME diventa il tetto massimo delle richieste che le grandi imprese possono legalmente avanzare ai fornitori con meno di 1.000 dipendenti (value chain cap).

Il VSME si articola in un modulo base (“Basic”) con informazioni qualitative essenziali e un modulo narrativo (“Narrative PAT”) per approfondimenti su clima, parità di genere e diritti umani. Adottare il VSME consente alla PMI di rispondere in modo strutturato alle richieste dei committenti e - con il value chain cap in vigore - avere un riferimento legale per rifiutare richieste eccessive.

Percorso operativo consigliato per le PMI fornitrici nel 2026

  • Verifica dell’esposizione indiretta: identificare i clienti già soggetti alla CSRD (1ª ondata, EIP con >500 dipendenti) che potrebbero richiedere dati ESG nell’ambito della propria rendicontazione Scope 3.
  • Gap analysis ESG: analisi degli impatti ambientali, sociali e di governance rilevanti per il proprio modello di business, con individuazione delle lacune informative rispetto alle categorie ESRS richieste dai clienti.
  • Implementazione del VSME: adozione dello standard EFRAG come base strutturata per la raccolta dei dati ESG. Monitorare la versione definitiva post-consultazione (prevista entro luglio 2026), che diventerà il tetto legale del value chain cap. Adottarlo in anticipo garantisce vantaggio competitivo nella qualificazione come fornitore.
  • Rating ESG e accesso al credito: valutazione del profilo di rischio ESG in coerenza con le linee guida EBA (EBA/GL/2020/06). Strutturare un dossier ESG di base anche volontariamente migliora le condizioni di finanziamento già oggi.

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