La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), entrata in vigore il 18 marzo 2026 e da recepire negli ordinamenti nazionali entro il 19 marzo 2027, ridisegna profondamente la CSRD: l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità si applica ora solo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro. Le PMI quotate escono dal perimetro obbligatorio. Tuttavia, per le PMI non quotate che operano come fornitori di grandi imprese già soggette alla CSRD, il 2026 è l'anno in cui l'effetto a cascata Scope 3 diventa operativo e concreto: le grandi aziende stanno già raccogliendo dati ESG verificabili lungo tutta la catena del valore. Chi non è in grado di fornirli rischia l'esclusione dalle supply chain più qualificate e condizioni di accesso al credito deteriorate. La novità introdotta dall'Omnibus I è il value chain cap: le PMI con meno di 1.000 dipendenti hanno ora il diritto legale di rifiutare richieste di dati ESG che eccedano lo standard volontario VSME - ma solo se sono informate di questo diritto.
Il quadro normativo europeo sulla rendicontazione di sostenibilità ha subito due revisioni fondamentali in rapida successione. La prima, la Direttiva UE 2025/794 (Stop the Clock), approvata il 3 aprile 2025 e recepita in Italia con la Legge 8 agosto 2025 n. 118 (GU n. 184 del 9 agosto 2025), ha rinviato di due anni le scadenze per la seconda e terza ondata. La seconda e più rilevante, la Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, ha ridisegnato strutturalmente l'intera architettura della CSRD: soglie dimensionali alzate a >1.000 dipendenti e >450 milioni di fatturato, PMI quotate escluse, standard ESRS semplificati (riduzione oltre il 60% dei datapoint obbligatori) e introduzione del value chain cap. Gli Stati membri devono recepire entro il 19 marzo 2027.
Le imprese della prima ondata - grandi imprese di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti già soggette alla NFRD - continuano a rendicontare avendo pubblicato i loro primi report CSRD nel 2025 riferiti all'esercizio 2024. Con la Direttiva 2026/470, tuttavia, quelle tra esse che non raggiungono le nuove soglie (1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato) possono beneficiare di un'esenzione transitoria per gli esercizi 2025 e 2026. Il quadro aggiornato è il seguente:
| Soggetti obbligati | Esercizio di riferimento | Anno pubblicazione report | Nota |
|---|---|---|---|
| Grandi imprese di interesse pubblico >500 dip. (1ª ondata) | 2024 | 2025 | Esenzione transitoria per esercizi 2025-2026 se sotto le nuove soglie Omnibus I (Dir. 2026/470) |
| Imprese >1.000 dip. e >450 mln € fatturato (nuova 2ª ondata Omnibus I) | 2026 | 2027 | Nuove soglie Omnibus I. Grandi imprese 250–1.000 dip. escono dall'obbligo diretto CSRD |
| PMI quotate, enti creditizi piccoli (3ª ondata) | ESCLUSE dall'obbligo diretto con Omnibus I (Dir. 2026/470). Rendicontazione volontaria VSME | ||
| Imprese extra-UE >150 mln € fatturato in UE | 2028 | 2029 | Soglia fatturato UE invariata a 150 mln €; recepimento Omnibus I da verificare. Esercizio 2028, report 2029 |
Va sottolineato un elemento che il dibattito pubblico tende a trascurare: il rinvio delle scadenze formali e l'innalzamento delle soglie non azzerano la pressione indiretta che le grandi imprese obbligate esercitano lungo la propria filiera. Ai sensi dell'ESRS E1 e degli standard correlati, le imprese soggette alla CSRD devono rendicontare le emissioni dell'intera catena del valore (Scope 3), che includono per definizione i consumi e gli impatti dei fornitori. Questo meccanismo opera indipendentemente dalle scadenze formali. La novità dell'Omnibus I è il value chain cap: le imprese con meno di 1.000 dipendenti hanno il diritto legale di rifiutare qualsiasi richiesta di dati ESG che ecceda lo standard volontario VSME. Attenzione: questo diritto non si attiva automaticamente - le PMI devono conoscerlo per esercitarlo.
Con le nuove soglie Omnibus I (>1.000 dipendenti e >450 milioni di fatturato), la platea delle imprese direttamente obbligate si riduce di circa l'80% rispetto alla CSRD originale: da oltre 7.000 a circa 1.400 soggetti in Italia. Ciascuna di queste imprese coinvolgerà tuttavia la propria rete di fornitori - tipicamente PMI sotto soglia - nella raccolta dei dati Scope 3. Il perimetro soggetto alla pressione indiretta rimane quindi esteso a decine di migliaia di PMI italiane.
Il meccanismo è diretto: una grande impresa soggetta alla CSRD deve inserire nel proprio report le emissioni generate dai propri acquisti di beni e servizi (Scope 3, cat. 1) e per farlo deve raccogliere dati dai fornitori. Se il fornitore - solitamente una PMI - non dispone di un sistema strutturato di raccolta dati ESG, la grande impresa può stimare con fattori medi di settore (soluzione penalizzante) oppure sostituire il fornitore con uno in grado di fornire dati certi e verificabili. Con il value chain cap dell'Omnibus I, le grandi imprese non possono più richiedere dati oltre il VSME alle PMI <1.000 dip. - ma possono ancora preferire fornitori già strutturati ESG nella scelta dei partner.
L'impatto non riguarda solo la catena di fornitura. Le linee guida EBA impongono agli istituti di credito di integrare la valutazione dei rischi ESG nell'analisi del merito creditizio. Le banche chiedono già oggi alle PMI informazioni strutturate sulla propria esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance. Le imprese in grado di fornire dati coerenti con lo standard VSME accedono al credito in condizioni migliori. Con la bozza VSME pubblicata il 6 maggio 2026 (consultazione fino al 3 giugno), le PMI hanno oggi un riferimento concreto.
La tabella seguente sintetizza le principali categorie Scope 3 che interessano le PMI fornitrici del manifatturiero italiano e i dati che vengono tipicamente richiesti:
| Categoria Scope 3 | Cosa rendicontano le grandi imprese | Cosa devono fornire i fornitori PMI |
|---|---|---|
| Emissioni acquisti (Cat. 1) | CO&sub2; associata all'acquisto di beni e servizi | Dati di emissione per categoria di prodotto/servizio |
| Trasporti upstream (Cat. 4) | Emissioni del trasporto e distribuzione a monte | Vettore e percorrenze medie per forniture |
| Rifiuti operativi (Cat. 5) | Rifiuti generati nelle operazioni dei fornitori | Tipologia e volumi rifiuti prodotti nella fornitura |
| Beni strumentali (Cat. 2) | Emissioni embodied nei beni capitali acquistati | Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) |
La Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I) introduce una protezione strutturale inedita: il value chain cap. Le imprese con meno di 1.000 dipendenti non possono essere obbligate a fornire dati ESG che eccedano il VSME. Se una grande impresa richiede dati ulteriori, deve dichiararlo esplicitamente e informare il fornitore del suo diritto legale di rifiutare. Questo non elimina la pressione commerciale: le grandi imprese possono ancora preferire fornitori già strutturati ESG. Il vantaggio competitivo non è più solo evitare sanzioni, ma mantenere la propria posizione nelle supply chain qualificate.
Uno degli elementi più qualificanti della CSRD rispetto alla precedente NFRD è l'introduzione obbligatoria dell'analisi di doppia materialità. Le imprese soggette non devono limitarsi a rendicontare come i fattori ESG influiscono sulla propria performance economica (materialità finanziaria), ma devono anche rendicontare l'impatto che le proprie attività generano sull'ambiente e sulla società (materialità d'impatto). Per un'impresa manifatturiera, questo significa analizzare concretamente l'impronta ambientale del proprio processo produttivo, le condizioni di lavoro lungo la filiera e le pratiche di governance adottate.
Anche le PMI non formalmente obbligate possono essere chiamate a produrre una valutazione di doppia materialità semplificata per rispondere alle richieste dei propri clienti di grandi dimensioni. Ignorare questo aspetto significa esporre l'azienda a un rischio di qualificazione come fornitore non conforme, con conseguenze dirette sulla continuità dei rapporti commerciali.
Per supportare le PMI non quotate che si trovano a dover rispondere alle richieste ESG dei propri clienti senza essere formalmente obbligate dalla CSRD, EFRAG ha sviluppato lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), disponibile da dicembre 2024. Il 6 maggio 2026 la Commissione UE ha pubblicato la bozza di atto delegato che formalizza il VSME come standard volontario ufficiale (consultazione pubblica aperta fino al 3 giugno 2026). Con l'Omnibus I, il VSME diventa il tetto massimo delle richieste che le grandi imprese possono legalmente avanzare ai fornitori con meno di 1.000 dipendenti (value chain cap).
Il VSME si articola in un modulo base (“Basic”) con informazioni qualitative essenziali e un modulo narrativo (“Narrative PAT”) per approfondimenti su clima, parità di genere e diritti umani. Adottare il VSME consente alla PMI di rispondere in modo strutturato alle richieste dei committenti e - con il value chain cap in vigore - avere un riferimento legale per rifiutare richieste eccessive.