Il credito ricerca e sviluppo resta operativo nel 2026 con l’aliquota credito del 10% e un massimale annuale di 5 milioni di euro per beneficiario. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato l’impianto del credito r&s 2031 già fissato dall’art. 1, commi 198-209, della L. 160/2019, mantenendo l’orizzonte fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031. Per le imprese che investono in ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale lo strumento rimane l’unica leva fiscale automatica con queste caratteristiche di stabilità temporale. La fruizione avviene in tre quote annuali in compensazione tramite F24, subordinata al rispetto degli adempimenti documentali e di certificazione.
La Legge di Bilancio 2026 ha lasciato sostanzialmente intatto il credito ricerca e sviluppo nella sua configurazione consolidata: aliquota al 10% delle spese ammissibili, massimale annuale di 5 milioni di euro per beneficiario, orizzonte temporale che arriva al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031. È il quadro disegnato dall’art. 1, comma 200, della L. 160/2019 e mantenuto per l’intero quinquennio residuo.
La stabilità di questo strumento assume oggi un rilievo particolare. Con la Legge di Bilancio 2026 sono infatti scaduti due crediti collegati e fino a poco tempo fa percepiti come parte della stessa “famiglia”: il credito per innovazione tecnologica ordinaria, disciplinato dal comma 201, e quello per innovazione tecnologica 4.0/green, disciplinato dal comma 203. Entrambi si sono esauriti il 31 dicembre 2025 e non sono stati prorogati. Resta agevolabile solo quanto sostenuto entro tale data, con utilizzo dei crediti maturati nelle annualità successive secondo le regole ordinarie.
Il quadro va quindi letto in modo prudente. La continuità del credito r&s 2031 non significa che tutte le attività innovative delle imprese restino coperte: cambia in modo sostanziale il perimetro applicativo, perché vengono meno le componenti che riguardavano l’innovazione di prodotto o processo “senza componente di ricerca in senso stretto” e l’innovazione finalizzata alla transizione digitale o ecologica. La distinzione tra ricerca e sviluppo (comma 200) e innovazione tecnologica (commi 201 e 203) diventa quindi un crocevia operativo: solo le attività che soddisfano la definizione di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale continuano a beneficiare dell’agevolazione.
Sotto il profilo delle dotazioni di liquidità, l’aliquota credito del 10% si applica alla base di calcolo assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le medesime spese ammissibili. È un meccanismo che richiede attenzione operativa: ogni cumulo con altre fonti di finanziamento - bandi, contributi a fondo perduto, agevolazioni regionali - riduce in modo proporzionale la base imponibile su cui si calcola il credito. Vale la pena sottolineare che lo strumento è strutturato come compensazione tributaria, non come trasferimento finanziario: produce vantaggio solo nella misura in cui l’impresa ha capienza fiscale sufficiente nei tre periodi d’imposta di fruizione.
I settori interessati sono trasversali. Manifatturiero, meccanica, automotive, chimico-farmaceutico, ICT, energia, agroalimentare: ovunque ci siano progetti riconducibili a nuova conoscenza scientifica o tecnologica con i requisiti di novità, creatività, incertezza e sistematicità previsti dalla normativa, il credito è applicabile. La forma giuridica del beneficiario è altrettanto ampia: imprese di ogni dimensione, enti non commerciali per la parte di attività commerciale, imprese agricole, soggetti aderenti a reti d’impresa.
Sul piano normativo il riferimento centrale resta l’art. 1, commi 198-209, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, integrato dal D.M. 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce i criteri di ammissibilità delle attività e delle spese. La conferma per il 2026 deriva dall’impianto pluriennale già fissato e dal recepimento operativo della L. 199/2025. Per gli ambiti specifici di interpretazione si fa riferimento alle indicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’aliquota credito del 10% si applica alle spese rientranti nelle categorie indicate dalla norma: personale dipendente o assimilato impiegato nelle attività ammissibili, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, contratti di ricerca extra-muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, competenze tecniche e privative industriali, materiali e forniture, spese per servizi di consulenza purché direttamente connesse alle attività agevolate. Il massimale annuale di 5 milioni di euro è riferito a ciascun periodo d’imposta e a ciascun beneficiario.
La fruizione avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6938 (con i codici 6939 e 6940 per le maggiorazioni territoriali nel Mezzogiorno o nei territori sismici, quando applicabili). Le tre quote annuali di pari importo decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Sotto il profilo della documentazione, la disciplina prevede un sistema articolato. È obbligatoria la redazione di una relazione tecnica asseverata che descriva il progetto, gli obiettivi, le fasi, i risultati attesi e i collegamenti con la definizione normativa di ricerca e sviluppo. È prevista la certificazione delle spese ad opera del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non soggette a revisione, ad opera di un revisore legale iscritto. Sul versante della qualificazione delle attività, la Certificazione R&S/Innovazione/Design introdotta dall’art. 23 del D.L. 73/2022 e operativa con il DPCM 15 settembre 2023 e il D.D. MIMIT 15 maggio 2024, n. 7293 rappresenta lo strumento principale di certezza fiscale: la certificazione rilasciata dai soggetti iscritti all’Albo MIMIT dei Certificatori è vincolante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (D.L. 73/2022, art. 23, comma 4).
CRSL è iscritto all’Albo MIMIT dei Certificatori nei 14 ambiti progettuali previsti dalla normativa, e svolge attività di rilascio della Certificazione R&S/Innovazione/Design per le imprese che vogliono ottenere la qualificazione vincolante prima o dopo la fruizione del credito d’imposta.
Sul tema della cumulabilità, il credito R&S può essere cumulato con altre agevolazioni che insistono sulle medesime spese, nel rispetto dei limiti previsti dalle singole misure e dalle norme sugli aiuti di Stato. È in particolare cumulabile con il Patent Box: la disciplina del nuovo Patent Box (art. 6 del D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021) consente alle imprese che fruiscono dell’iperdeduzione del 110% sui costi di ricerca relativi a beni immateriali agevolabili - software protetti da copyright, brevetti per invenzione, disegni e modelli - di mantenere parallelamente l’accesso al credito d’imposta R&S. Il meccanismo si fonda sulla corretta allocazione dei costi per attività e per bene immateriale, ed è gestito a livello consulenziale tramite separazione contabile e tracciabilità delle voci di spesa.
Va segnalata, sotto il profilo dei controlli, una novità procedurale annunciata in corso di approvazione della Legge di Bilancio 2026 e poi modificata in sede parlamentare: l’ipotesi di un divieto generalizzato di compensazione in F24 dei crediti d’imposta agevolativi con i debiti contributivi INPS e INAIL, decorrenza prevista 1° luglio 2026, è stata stralciata nel passaggio al Senato. Pertanto la compensazione orizzontale rimane disponibile secondo le regole ordinarie. Resta operativa la disciplina antielusione che richiede l’assenza di carichi scaduti rilevanti come condizione di accesso alla compensazione.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Aliquota | 10% della base di calcolo |
| Massimale annuale | 5.000.000 € per beneficiario |
| Orizzonte temporale | Periodi d’imposta 2023-2031 (imprese “solari”) |
| Riferimento normativo | Art. 1, c. 200, L. 160/2019 |
| Decreto attuativo | D.M. 26 maggio 2020 |
| Compensazione | F24, codice tributo 6938 |
| Modalità fruizione | 3 quote annuali di pari importo |
| Decorrenza fruizione | Periodo d’imposta successivo al sostenimento spese |
| Certificazione | R&S/Innovazione/Design vincolante (D.L. 73/2022) |
| Documentazione | Relazione tecnica asseverata + certificazione spese |
La conferma del credito ricerca e sviluppo al 10% fino al 2031 offre alle imprese un quadro di stabilità raro nel panorama delle agevolazioni fiscali italiane. È una finestra pluriennale che consente di pianificare investimenti in R&S su orizzonti che vanno oltre il singolo esercizio, integrandoli con la strategia industriale di medio periodo.
Sotto il profilo operativo, vale la pena considerare alcuni elementi prima di accedere alla misura. La distinzione tra attività di ricerca e sviluppo in senso stretto e attività di innovazione tecnologica diventa nel 2026 spartiacque tra attività agevolata e non agevolata, dato il venir meno dei commi 201 e 203. La qualificazione tecnica del progetto va impostata fin dalla fase di progettazione, con metriche di novità, creatività, incertezza e sistematicità documentabili. La Certificazione MIMIT, in particolare, costituisce lo strumento per consolidare la certezza fiscale prima dell’eventuale verifica dell’Agenzia delle Entrate, riducendo il rischio di disconoscimento successivo.
| Certificazione R&S, Innovazione, Design |
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La Certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design è vincolante nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. CRSL è iscritto all’Albo MIMIT dei Certificatori nei 14 ambiti progettuali ed effettua la valutazione tecnica dei progetti ai fini del credito d’imposta. |