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8 Marzo 2019

Credito di imposta per ricerca: la cessione non è ammissibile

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 72 dell’8 marzo 2019 riguardante il credito di imposta per attività di ricerca e di studio.
Il trasferimento della titolarità del credito di imposta per attività di ricerca e di studio non è ammissibile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che ha evidenziato come per tale credito il trasferimento della titolarità sia possibile solo nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedano una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati. Si tratta di crediti di imposta infatti che si caratterizzano per la loro natura soggettiva, in cui il fruitore del credito da ricerca e sviluppo coincida con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione.
Il D.L. 145/2013 stabilisce per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Quanto alla modalità di fruizione del credito d’imposta si ritiene che questo sia utilizzabile esclusivamente in compensazione non potendo essere chiesto a rimborso. Ne consegue, per tale ragione che il credito non può essere ceduto.
Ed infatti la Legge, prevedendo l’obbligo di notifica delle cessioni allo Stato, subordina le stesse ai casi in cui sono ammesse dalla normativa. Tra l’altro la cessione dei crediti ex articolo 1260 del codice civile, secondo cui il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge, non è applicabile al caso del credito per ricerca e sviluppo, in quanto quest’ultimo non contiene alcun richiamo espresso all’articolo in commento.
Occorre evidenziare che il fruitore del credito da ricerca e sviluppo coincide con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa. E sul punto è stata già chiarita la non trasferibilità di tali crediti d’imposta per la loro natura soggettiva. Questi quindi maturano solo in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.
Per cui il trasferimento della titolarità è ammissibile solo nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati. Come nel caso di fusione, successione per decesso dell'imprenditore individuale, scissione. Allo stesso modo i crediti di tal natura possono essere trasferiti anche nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.

Scarica la risposta all’interpello

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