La Legge di Bilancio 2026 reintroduce – per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 – la maxi-deduzione del costo di acquisto dei beni strumentali nota come iperammortamento. La misura si inserisce in continuità con il percorso agevolativo avviato dal Piano Nazionale Impresa 4.0 e proseguito, negli anni successivi, con il credito d’imposta Transizione 4.0 e con il Piano Transizione 5.0: dopo la stagione dei crediti d’imposta per i beni strumentali, il legislatore torna alla logica della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, già adottata nel triennio 2017-2019. L’Iperammortamento è rivolto alle imprese che investono in beni materiali e immateriali (hardware e software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché in beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. La maggiorazione del costo rilevante ai fini dell’iperammortamento può arrivare fino al 180% dell’investimento.
A differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il beneficio non è un credito compensabile in F24: consiste in una riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi, tramite la deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, lungo il periodo di ammortamento del bene.
L’Iperammortamento prevede l’applicazione di una maggiorazione del costo del bene ai fini delle imposte sui redditi, con aliquote decrescenti in base all’ammontare complessivo degli investimenti realizzati:
Oltre i 20 milioni di euro non è riconosciuta alcuna maggiorazione.
Per l’iperammortamento non è previsto alcun vincolo di origine geografica dei beni agevolabili: il Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, ha eliminato il precedente requisito “Made in UE/SEE”, con effetto retroattivo sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Fa eccezione il fotovoltaico destinato all’autoproduzione di energia: per i relativi moduli il vincolo europeo resta in vigore (art. 1, comma 429, lett. b, L. 199/2025). Sono agevolabili esclusivamente i moduli iscritti nelle sezioni B e C del Registro ENEA, relativi a celle prodotte nell’Unione Europea con efficienza minima, rispettivamente, del 23,5% e del 24%.
La disciplina dell’Iperammortamento si fonda sulle seguenti fonti:
Con la nuova disciplina, gli Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – che in precedenza individuavano rispettivamente i beni materiali e immateriali “Industria 4.0” nell’ambito dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 – sono abrogati e sostituiti da due nuovi elenchi:
Tali allegati aggiornano e ridefiniscono l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili, adeguandolo alle nuove esigenze tecnologiche e produttive rispetto ai precedenti Piani Transizione 4.0 e 5.0.
Il beneficio è riservato a tutte le imprese residenti e alle stabili organizzazioni con sede in Italia che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La maggiorazione del costo rilevante ai fini dell’ammortamento – applicabile sia alle quote di ammortamento sia ai canoni di locazione finanziaria (leasing) – è riconosciuta per le seguenti categorie di investimenti:
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Per poter fruire dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni in via telematica, tramite una piattaforma informatica sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., utilizzando modelli standardizzati. Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti.
L’effettività e la conformità tecnica degli investimenti devono essere comprovate, per tutti i beni oggetto di agevolazione e indipendentemente dal relativo valore, da una perizia tecnica asseverata. L’effettivo sostenimento dei costi ammissibili deve inoltre essere attestato da apposita certificazione contabile.
La piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni è operativa dal 12 giugno 2026 ed è accessibile, tramite SPID o CIE, dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE (www.gse.it).
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie, nazionali ed europee, riferite ai medesimi costi, a condizione che:
La base di calcolo della maggiorazione deve essere determinata al netto di sovvenzioni, contributi o altre forme di sostegno ricevute a qualsiasi titolo per i medesimi costi ammissibili.
La maggiorazione del costo non si applica ai fini del nuovo regime qualora l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025:
Tali investimenti continuano a beneficiare della disciplina previgente di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (credito d’imposta Transizione 4.0).