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IPERAMMORTAMENTO

Nuovo iperammortamento: opportunità e regole della legge di bilancio

La Legge di Bilancio 2026 introduce una maxi-deduzione del costo di acquisto dei beni strumentali, nota come iperammortamento, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura è finalizzata a sostenere le imprese che investono in beni materiali e immateriali (hardware e software) e in beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo. La maggiorazione del costo (valevole ai fini dell’iperammortamento) può arrivare fino al 180% dell’investimento. Per investimenti oltre i 10 milioni di euro le aliquote si riducono progressivamente. Il credito di imposta si recupera in un’unica soluzione al termine dell’investimento (e non più in tre rate annuali, come si faceva nel Piano Transizione 4.0)

Misura della maggiorazione

L’Iperammortamento prevede l’applicazione di una maggiorazione del costo del bene ai fini delle imposte sui redditi con le seguenti percentuali:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

Per l’iperammortamento non è previsto alcun vincolo di origine geografica dei beni agevolabili: il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 ha eliminato il precedente requisito "Made in UE/SEE", con effetto retroattivo sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Nuovi elenchi dei beni agevolabili

Con la nuova disciplina, gli Allegati A e B, che in precedenza individuavano rispettivamente i beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, sono abrogati e sostituiti da due nuovi elenchi:

  • Allegato IV: beni strumentali materiali
  • Allegato V: beni strumentali immateriali

Tali allegati aggiornano e ridefiniscono l’ambito oggettivo degli investimenti agevolabili, adeguandolo alle nuove esigenze tecnologiche e produttive.

Soggetti interessati

Il beneficio è riservato a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico o dalla dimensione dell’impresa.

Caratteristiche dell’investimento

La maggiorazione del costo rilevante ai fini dell’ammortamento – applicabile sia alle quote di ammortamento sia ai canoni di locazione finanziaria (leasing) – è riconosciuta per le seguenti categorie di investimenti:

  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi, inclusi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Regole operative e cumulabilità

Per poter fruire dell’agevolazione, l’impresa è tenuta a trasmettere apposite comunicazioni e certificazioni in via telematica, tramite una piattaforma informatica sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., utilizzando modelli standardizzati.

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie, nazionali ed europee, riferite ai medesimi costi, a condizione che:

  • le agevolazioni non coprano le medesime quote di costo del singolo investimento;
  • il cumulo non comporti il superamento del costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo della maggiorazione deve essere determinata al netto di sovvenzioni, contributi o altre forme di sostegno ricevute a qualsiasi titolo per i medesimi costi ammissibili.

Clausola transitoria

La maggiorazione del costo non si applica ai fini del nuovo regime qualora l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2026, se entro il 31 dicembre 2025:

  • l’ordine risulta accettato dal venditore;
  • sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Tali investimenti continuano a beneficiare della disciplina previgente di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

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